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R.D.L. 16/05/1926 n. 1126

58. La determinazione dei perimetri dei bacini montani nei quali dovranno eseguirsi le opere previste negli articoli precedenti, sarà fatta con decreto o con decreti reali successivi, su proposta dei Ministri dell'economia nazionale e dei lavori pubblici, sentita la seconda Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. I progetti esecutivi delle dette opere saranno compilati dagli Uffici del Genio civile e da quelli dell'Ispettorato forestale secondo la competenza stabilita in applicazione dell'art. 43 del R.D 30/12/1923 n. 3267, nel senso che rientrino nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, anche per la esecuzione, quelle opere idrauliche che ricadono nell'alveo principale del torrente e dei maggiori affluenti e nel cono di deiezione, e che abbiano per iscopo la regolazione della pendenza, il conseguente disciplinamento dei depositi dei materiali e quindi il miglioramento del regime idraulico. L'approvazione di detti progetti avrà luogo con decreto dei Ministri interessati e secondo le norme vigenti per le rispettive amministrazioni. Per le nuòve Province si riterranno esecutivi, agli effetti del precedente comma, i progetti dei lavori di sistemazione dei torrenti che ottennero l'approvazione a norma delle disposizioni ivi vigenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 30/12/1923 n. 3267.

59. Per i lavori da eseguirsi dall'Ispettorato forestale dovranno indicarsi in una planimetria ed in un elenco i terreni, siano o no sottoposti al vincolo da rimboschire e da restituire a bosco, e quelli nei quali il rinsodamento potrà essere limitato all'inerbamento semplice o alla esclusione temporanea del pascolo, o alla creazione di pascoli alberati, sottoposti per una disciplinata pastorizia a vincoli stabiliti, caso per caso, dalla predetta autorità. Gli elenchi potranno essere fatti a zone successive qualora ne sia riconosciuta la opportunità.

60. Per i lavori da eseguirsi dagli Uffici del Genio civile in zone diverse da quelle da sistemare a cura dell'Ispettorato forestale dovranno essere osservate, per la determinazione dei terreni, nei quali devono eseguirsi le opere, e per la pubblicità dei progetti e degli elenchi, le disposizioni contenute negli artt. 45 e 46 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, nei soli casi nei quali la esecuzione delle opere implichi l'imposizione di vincoli al godimento dei detti terreni.

61. Per le notificazioni degli elenchi dei terreni da sistemare, fatte dai messi comunali, si applicheranno le norme dell'art. 54 del presente regolamento.

62. In applicazione dell'art. 46 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, i ricorrenti potranno chiedere che si proceda in loro confronto in conformità di quanto è stabilito nell'art. 7 del presente regolamento. 2 - Espropriazioni ed occupazioni temporanee.

63. Per i terreni dei quali è prevista l'occupazione, l'Azienda del demanio forestale esaminerà la convenienza dell'acquisto o dell'espropriazione di essi. Qualora per l'esecuzione dei lavori si ritenga sufficiente l'occupazione temporanea, l'amministrazione interessata inviterà i proprietari o possessori di terreni alla consegna di essi. Nel caso che costoro non si presentino o si rifiutino di firmare il verbale di occupazione, questo sarà sottoscritto da due testimoni e pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del Comune. Il verbale di occupazione deve contenere una descrizione dello stato in cui si trovano i terreni e dei loro confini.

64. Per la liquidazione dell'indennità da corrispondersi ai proprietari di terreni compresi nei bacini da sistemare in conformità di quanto è disposto negli

artt. 50 e 51 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, valgono le norme stabilite negli artt. 32 e seguenti del presente regolamento, intendendosi però sostituito l'ufficio del Genio civile a quello forestale qualora l'indennizzo si riferisca all'esecuzione di lavori di esclusiva competenza del Genio civile.

65. L'Amministrazione interessata, prima di promuovere la convocazione del Collegio arbitrale, tenuto conto della natura dei lavori e dell'interesse in essi predominante, designa un rappresentante unico dell'Amministrazione dei lavori pubblici e di quella forestale 3 - Gestione e collaudo dei lavori.

66. I lavori cui deve provvedere direttamente l'Amministrazione forestale so- no di regola eseguiti in economia. Gli uffici del Genio civile provvedono alla gestione dei lavori di loro competenza con le norme del regolamento 25 maggio 1895 n. 350 e successive modificazioni. I lavori stessi possono eseguirsi in economia con le norme del Capo IV del regolamento predetto.

67. Il collaudo nei riguardi tecnici e contabili dei lavori di competenza dell'Amministrazione forestale, anche allo scopo di accertare se l'impianto del bosco può ritenersi assicurato e considerarsi perciò stesso redditizio agli effetti del terzo comma dell'art. 50 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, verrà compiuto con le norme del regolamento sulla contabilità dell'Azienda del Demanio forestale dall'Ispettore forestale capo del ripartimento ed eccezionalmente, qualora il Ministero per l'economia nazionale lo ritenga opportuno, da un Ispettore superiore forestale. Per il collaudo dei lavori di competenza del Genio civile saranno seguite le norme del regolamento 25 maggio 1895 n. 350 , e successive modificazioni.

68. Il funzionario incaricato del collaudo notifica agli effetti dell'art. 53 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, con avvisi da affiggersi per quindici giorni al- l'albo del Comune o dei Comuni interessati, il giorno in cui, successivamente alla pubblicazione degli avvisi stessi, inizierà le operazioni di collaudo. 4 - Riconsegna dei terreni ai privati.

69. Approvato l'atto di collaudo, l'ufficio che ha eseguito i lavori procede a termini e per gli effetti dell'art. 53 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, alla riconsegna dei terreni occupati temporaneamente. Questa deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal funzionario e dai proprietari o possessori interessati, i quali devono essere invitati ad intervenire o, in loro assenza, o rifiuto a sottoscrivere, da due testimoni e contenere una descrizione delle condizioni, nelle quali si trovano i fondi riconsegnati e dei loro confini. Qualora i proprietari o possessori interessati, sebbene invitati, non intervengano alla riconsegna o si rifiutino di firmare il relativo verbale, questo verrà pubblicato per quindici giorni all'albo del Comune.

70. I proprietari o possessori non intervenuti e che non abbiano firmato il verbale di riconsegna possono entro detto termine presentare all'ufficio competente le loro osservazioni sulle quali decide definitivamente il Ministro per l'economia nazionale. Trascorso detto termine e salvo le decisioni del Ministero sulle osservazioni di cui sopra, la riconsegna diventa definitiva rispetto a tutti i proprietari o possessori e per ogni effetto di legge e cessa qualunque obbligo dell'Amministrazione al pagamento delle indennità per le occupazioni.

71. Le dichiarazioni di rinuncia alla riconsegna dei fondi rimboscati e sistemati devono indicare il prezzo di cessione. Dette dichiarazioni sono trasmesse dall'Ufficio forestale competente al Ministero per l'economia nazionale, il quale decide ai sensi dell'art. 53 del R.D. 30/12/1923 n. 3267. Finché non sono intervenute le decisioni del Ministero permangono a carico del proprietario o possessore gli obblighi derivanti dalla riconsegna.

72. Se non è accettata la rinuncia alla riconsegna o se comunque il proprietario o possessore stesso non riprenda materialmente in consegna il fondo, l'Amministrazione forestale può continuare a tenerlo, ponendo a carico di lui le spese di gestione. 5 - Conservazione e manutenzione delle opere.

73. Agli effetti dell'art. 56 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, le opere che non siano state direttamente eseguite dall'Amministrazione dello Stato, saranno consegnate, dopo l'approvazione del collaudo finale, all'ufficio del Genio civile o all'Ispettorato forestale competenti. Le perizie per la custodia e manutenzione delle opere d'arte, di cui al comma precedente, sono compilate al principio di ogni esercizio finanziario ed approvate dal Ministero competente. Alla scadenza di ogni esercizio finanziario si procede alla liquidazione delle spese di custodia e manutenzione delle opere d'arte occorse durante l'esercizio stesso. La liquidazione è fatta dall'Ingegnere capo del Genio civile o dall'Ispettore capo del ripartirnento forestale ed è approvata dal Ministero, dal quale i funzionari suddetti dipendono, che ne trasmette copia agli enti interessati ed al Ministero delle finanze per i rimborsi.

74. Nelle nuove Province le opere eseguite e da eseguirsi, in forza delle leggi dell'ex-impero austro-ungarico, saranno, per ogni singolo bacino, date in consegna agli enti che, a norma delle dette leggi, hanno l'obbligo di provvedere alla custodia e manutenzione di esse, ferme restando le disposizioni relative alla misura dei contributi che, per la detta manutenzione, sono stabilite dall'art. 56 del R.D. 30/12/1923 n. 3267. 6 - Concessione dell'esecuzione dei lavori.

75. I proprietari, che soli o riuniti in consorzio, intendano che la razionale sistemazione agraria dei loro terreni compresi nel perimetro dei bacini montani sia prevista nei progetti di sistemazione, dovranno dichiarare di assumerne l'esecuzione a norma degli articoli seguenti non oltre il pe- riodo della pubblicazione delle carte e degli elenchi di cui all'art. 46 del R.D. 30/12/1923 n. 3267.

76. I proprietari che soli o riuniti in consorzio intendano valersi delle facoltà di cui agli artt. 52 e 55 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, devono presentare nel termine indicato nell'articolo precedente la relativa domanda all'Ispettorato forestale, il quale la trasmetterà al Ministero per l'economia nazionale . Quando la domanda di concessione è presentata da un consorzio, dovrà allegarsi copia dell'atto costitutivo di esso ed il verbale dell'assemblea o del Consiglio di amministrazione autorizzante la presentazione della domanda stessa. Qualora non ostino ragioni tecniche potrà essere concessa a consorzi ed a singoli proprietari solo la parte dei lavori di loro interesse Per la costituzione, capacità e funzionamento dei consorzi di cui sopra, varranno le norme stabilite dagli artt. 79 e seguenti del regio decreto surricordato; però l'atto costitutivo di esso ed il suo statuto, salvo i casi di cui al se- condo comma dei detto art. 79, devono essere approvati dal Prefetto ovvero dal Ministero per l'economia nazionale se i terreni nei quali devono compiersi i lavori appartengano a più Province. 77 L'ufficio, al quale viene presentata la domanda, la completa con uno schema di disciplinare nel quale debbono essere stabilite le modalità e le condizioni per la esecuzione dei lavori, nonché il termine per il compimento di essi, e quindi la trasmette, con una relazione, al Ministero. Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, il Ministero provvede alla concessione ove nulla osti, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente.

78. Ove nel termine stabilito dall'atto di concessione i proprietari non abbiano ottemperato agli obblighi assunti, il Ministero per l'economia nazionale, previo accertamento del locale ufficio forestale, pronuncerà la decadenza della concessione con provvedimento che ha carattere definitivo. Nel caso di adempimento parziale il Ministero potrà accordare in tutto o in parte i rimborsi dell'importo dei lavori di cui all'art. 55 del R.D. 30/12/1923 n. 3267.

79. I rimborsi, cui hanno diritto i proprietari ed i consorzi per le opere di sistemazione agraria, saranno accordati ad opere compiute e collaudate. I rimborsi per le opere di rimboschimento non si conferiscono per intero se non dopo trascorsi cinque anni dal compiuto impianto ed in base a certificati dell'Ispettore capo forestale attestante la buona riuscita delle opere e delle piantagioni annualmente eseguite per ogni singola zona. L'Ispettore capo forestale rilascerà il certificato previo accertamento da eseguirsi a spese dello Stato.

 

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